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Approda in Parlamento la manovra dei 100
giorni approvata dal governo Berlusconi il 28 giugno scorso.
Diverse novità rispetto
alla prima bozza: l'unico provvedimento esaminato dal
Consiglio dei ministri si è spezzato in tre disegni di legge
che avranno vita autonoma nel corso dell'esame parlamentare.
Altra sorpresa: dei tre disegni di legge - tutt'e tre di grande
impatto per la riforma del sistema economico - quello che reca
la delega per la riforma del diritto societario ha mantenuto
intatto il testo elaborato dal precedente governo e che porta la
firma dell'ex ministro Guardasigilli Piero Fassino. (3 luglio
2001)
Manovra del 100 giorni del governo
Berlusconi. 1) Primi interventi per il rilancio dell'economia;
2) disegno di legge recante primi interventi per il rilancio
delle infrastrutture e delle attività produttive; 3) disegno di
legge recante delega al governo per la riforma del diritto
societario
1. PRIMI
INTERVENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA
2. DISEGNO
DI LEGGE RECANTE PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
3. DISEGNO
DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO
SOCIETARIO
PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA
TITOLO
I NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DALL’ECONOMIA SOMMERSA
Art.
1 (Dichiarazione
di emersione)
Art.
2 (Ulteriori
effetti della dichiarazione di emersione)
Art.
3 (Disposizioni
di attuazione)
TITOLO
II INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
Art.
4 (Detassazione
del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)
Art.
5 (Sostituzione
di precedenti agevolazioni fiscali)
TITOLO
III INNOVAZIONE
Art.
6 (Nuove
disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale
sociale)
Art.
7 (Nuove
regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni
industriali)
TITOLO
IV SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
Art.
8 (Soppressione
dell’obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri
contabili obbligatori)
Art.
9 (Semplificazione
di adempimenti in vista dell’introduzione dell’euro)
Art.
10 (Rappresentanza
dei contribuenti per la definizione dell’accertamento con
adesione)
Art.
11 (Versamenti
dell’addizionale comunale all’IRPEF)
TITOLO
V RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art.
12 (Gestione
unitaria delle funzioni statali in materia di giochi e
formazione del personale)
TITOLO
VI SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Art.
13 (Soppressione
dell’imposta sulle successioni e donazioni)
Art.
14 (Esenzioni
e riduzioni di imposta)
Art.
15 (Disposizioni
di attuazione e di semplificazione)
Art.
16 (Disposizioni
antielusive)
Art.
17 (Applicazione
delle nuove disposizioni)
Art.
18 (Copertura
finanziaria)
Tabella
A
TITOLO I
NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE
DALL’ECONOMIA SOMMERSA
Art. 1
(Dichiarazione di emersione)
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro
irregolare, non adempiendo in tutto o in parte gli obblighi di
legge vigenti in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
riemergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da
presentare entro il 30 novembre 2001. Il CIPE, sentite le
organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di
emersione di cui al seguente articolo 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di
presentazione e per i due successivi, la dichiarazione di
emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di
incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione, si
impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente
incrementano l’imponibile dichiarato, rispetto a quello
relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno
diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro del
lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione,
all’applicazione sull’incremento stesso di una imposta
sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP, con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un’aliquota del 10 per cento per il primo periodo
di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e
del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo
ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell’incentivo si
tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo
del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente
alla dichiarazione di emersione si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota dell’8 per
cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo
periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel
programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica
una imposta sostitutiva dell’IRPEF, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di
un’aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell’8 per
cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
dichiarazione di emersione vale anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale, se presentata prima
dell’inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
della notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica. In
questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto
della dichiarazione di emersione, l’imprenditore dichiara, per
ciascuno degli anni precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi anni il concordato si
perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’IVA e dei
contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota
dell’8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e
dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per
ciascuno degli stessi anni, sul presupposto della sussistenza
dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi
automatici degli accertamenti fiscali sul reddito di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell’imposta
sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con
una riduzione del 25 per cento, ovvero in 24 rate mensili a
partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi.
Con l’integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative
e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all’esistenza del lavoro sommerso. In caso di
rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli
illeciti sopra indicati.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti
fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro
irregolare, per ciascuno dei periodi che intendono
regolarizzare, con il pagamento di una contribuzione
sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni periodo
pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il
pagamento è effettuato nei termini e con le modalità previste
al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e
previdenziale sui redditi di lavoro per i periodi regolarizzati.
I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto od in
parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi,
fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante
contribuzione volontaria, integrata fino al massimo di un terzo
con trasferimenti a carico del fondo di cui all’articolo 5
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse
disponibili presso il predetto fondo.
5. Restano fermi, in alternativa per gli interessati, i
regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di
emersione del lavoro irregolare, di cui all’articolo 5 del
decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28
novembre 1996, n. 608, di cui agli articoli 75 e 78 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, di cui all’articolo 63 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e di cui all’articolo 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Con decreto di concerto dei ministri competenti è
definito un piano straordinario, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato al contrasto dell’economia sommersa. Il piano
costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza
del settore, ed è basato su idonee forme di acquisizione ed
utilizzo incrociato dei dati dell’anagrafe tributaria e
previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei
registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
7. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base
imponibile connessa ai piani di emersione, con esclusione di
quelle contributive, affluiscono al Fondo di cui all’articolo
5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede a
determinare la quota del predetto fondo destinata al
riequilibrio dei conti pubblici e, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, la quota destinata alla
riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse
eventualmente disponibili per essere destinate
all’integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori
che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma
2, lett. b) del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del
comma 4 del presente articolo. Con lo stesso decreto sono
inoltre determinati i livelli contributivi e del trattamento
previdenziale relativi agli stessi lavoratori per i periodi
oggetto della dichiarazione di emersione. I commi 2 e 3
dell’articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono
abrogati.
Art. 2
(Ulteriori effetti della dichiarazione di
emersione)
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione,
di cui al precedente articolo 1, possono regolarizzare i loro
insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli
articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in
materia ambientale che determinano solo lesione di interessi
amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e
non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di
esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali,
realizzata senza la prescritta autorizzazione o in difformità
dalla stessa, disciplinati dall’articolo 163 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di
introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali,
in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica
amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di
denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, e
nell’ottemperanza all’ordine di fare mirante a ricondurre il
destinatario dell’ordine al rispetto della normativa
ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima
dell’accertamento, per tutte le violazioni ambientali di
carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma
ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
- esclusione dai predetti meccanismi di tutte le
violazioni connotate da danno ambientale;
- semplicità e rapidità delle procedure volte alla
verifica dell’adempimento agli ordini di fare;
- automaticità dell’estinzione delle violazioni
amministrative in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani
di emersione, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il CIPE
adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività
delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al
recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana,
anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti
produttivi esistenti.
Art. 3
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e
contenuto della dichiarazione di emersione, di cui
all’articolo 1, e degli altri modelli di dichiarazione, in
modo da garantire l’applicazione dell’incentivo fiscale a
tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed
altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e
delle contribuzioni sostitutive di cui all’articolo 1, commi
2, 3 e 4. Con lo stesso strumento sono approvate le istruzioni
sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e
sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme
di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria
al fine di favorire l’emersione dell’economia sommersa.
2. Le imposte e la contribuzione sostitutive di cui
all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili
e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo. Per l’accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
3. L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 2,
lett. a), non genera credito di imposta in favore del
socio, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e concorre a determinare
l’ammontare di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a)
del predetto testo unico.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le
regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le
regioni e gli enti locali, conseguenti all’attuazione del
presente articolo.
TITOLO II
INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO
Art. 4
(Detassazione del reddito di impresa e di
lavoro autonomo reinvestito)
1. E’ escluso dall’imposizione del reddito di impresa e
di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti
in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge
successivamente al 30 giugno e nell’intero periodo successivo,
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati
nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di
esclusione dal calcolo della media del periodo in cui
l’investimento è stato maggiore.
- L’incentivo si applica anche alle spese sostenute per
formazione ed aggiornamento del personale. A questo
importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato
nell’attività di formazione e aggiornamento, fino a
concorrenza del 20 per cento del volume delle relative
retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun
periodo di imposta. L’attestazione di effettività delle
spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
in legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal direttore
tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale.
- L’incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica
anche alle imprese e ai lavoratori autonomi attivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, anche se
con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo
inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli
investimenti da considerare è quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge o a quello successivo, con facoltà di
esclusione dal calcolo della media del periodo in cui
l’investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di
opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione,
l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni
strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione
finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni
strumentali per natura.
5. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio
di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli
incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato
l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
citato decreto.
6. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore o il
lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto
degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di
impresa o all’attività autonoma entro il secondo periodo di
imposta successivo all’acquisto, ovvero entro il quinto
periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è
calcolata, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977,
n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni contenute nei
commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale
sono, per il resto, le stesse disposte con l’art. 3 del
decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 5
(Sostituzione di precedenti agevolazioni
fiscali)
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella A allegata
alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla
data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed
eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a
riserva assoggettati alla disciplina dell’articolo 2, commi 8
e seguenti della legge 13 maggio 1999, n. 133, possono
continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa, optare per l’incentivo di cui all’articolo 4,
comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le
spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano
già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale
ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del
patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone
fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione
irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio
relativo all’ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli
eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in
alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai
predetti benefici optando per l’applicazione dell’incentivo
di cui all’articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è
comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
aggiornamento del personale, ai sensi dell’articolo 4, comma
2, ed, in ogni caso, quando l’imponibile assoggettato ad
aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell’imponibile
totale;
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi
dell’articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici,
ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta,
rinunciare ai predetti benefici optando per l’applicazione
dell’incentivo di cui all’articolo 4, comma 1. Il cumulo
degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute
per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2.
3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell’articolo 2, commi
8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non rilevano
ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli
utili distribuiti ai soci di cui all’articolo 105, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
TITOLO III
INNOVAZIONE
Art. 6
(Nuove disposizioni in materia di
sottoscrizione del capitale sociale)
- La sottoscrizione del capitale delle società per azioni
e delle società a responsabilità limitata può essere,
in tutto od in parte, sostituita dalla stipula di una
polizza di assicurazione. Le forme di equivalenza tra
polizza stipulata e capitale sottoscritto, in quanto fondo
di garanzia e parametro operativo, sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono
esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e
società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di
assicurazione.
Art. 7
(Nuove regole sulla proprietà
intellettuale di invenzioni industriali)
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole:
"azienda privata" sono soppresse le parole
"o dell’Amministrazione pubblica"
b) dopo l’articolo 24 è introdotto il
seguente:
"Art. 24-bis.
1. In deroga all’articolo 23 del presente decreto,
quando il rapporto di lavoro intercorre con una università
o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi
istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è
proprietario esclusivo dell’invenzione brevettabile di
cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle
università, delle pubbliche amministrazioni predette
ovvero di altre pubbliche amministrazioni, l’invenzione
appartiene a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione. L’inventore deve dare comunicazione alla
pubblica amministrazione dell’invenzione, e presenta la
domanda di brevetto.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto della loro autonomia, stabiliscono l’importo
massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti
alla stessa università o alla pubblica amministrazione,
ovvero a privati finanziatori della ricerca.
3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno
del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento del bene. Nel caso in cui le università o le
amministrazioni pubbliche non provvedano alle
determinazioni di cui al precedente comma 2, alle stesse
compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del
brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non
ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la
pubblica amministrazione di cui l’inventore è
dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito,
non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da
terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di
esserne riconosciuto autore." .
TITOLO IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E
SEMPLIFICAZIONE
Art. 8
(Soppressione dell’obbligo di
numerazione e bollatura di alcuni libri contabili
obbligatori)
1. L’articolo 2215 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Articolo 2215
(Modalità di tenuta delle scritture
contabili)
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora
sia previsto l’obbligo della bollatura o della
vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del
registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono
essere numerati progressivamente e non sono soggetti a
bollatura né a vidimazione.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, il primo
comma dell’articolo 39, concernente la tenuta e
conservazione dei registri e dei documenti, è sostituito
dal seguente:
"I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all’articolo 32, devono
essere tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice
civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall’imposta di bollo. E’ ammesso
l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili secondo modalità previamente
approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta
del contribuente."
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, il
primo comma dell’articolo 22, concernente la tenuta e la
conservazione delle scritture contabili, è sostituito dal
seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile
per il libro giornale e per il libro degli inventari e
dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d)
dell’articolo 14, devono essere tenute a norma
dell’articolo 2219 del codice stesso e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall’imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture
cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino
devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.".
4. All’articolo 16 della tariffa, Parte Prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina
dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a) sono soppresse le parole:
"libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del
codice civile";
b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a-bis) libri di cui all’articolo 2214,
primo comma, del codice civile: per ogni cento pagine o
frazione di cento pagine: L. 40.000.
Modo di pagamento: 2-bis. Per il pagamento, da
effettuarsi preventivamente in relazione alle pagine da
utilizzare, si applicano le modalità di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237.".
Art. 9
(Semplificazione di adempimenti in
vista dell’introduzione dell’euro)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, il quarto periodo, è sostituito
dal seguente: "Per l’iscrizione nel registro delle
imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non
ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di
cui al secondo comma dell’articolo 2411 del codice
civile.";
b) nel comma 10, è aggiunto alla fine il
seguente periodo: "Le operazioni di conversione in
euro del capitale sociale possono essere deliberate
dall’organo amministrativo secondo le stesse modalità
stabilite al comma 5.".
Art. 10
(Rappresentanza dei contribuenti per
la definizione dell’accertamento con adesione)
1. Nell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può farsi
rappresentare da un procuratore munito di procura
speciale, autenticata nelle forme previste dall’articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero, quando la procura è
rilasciata ad un centro autorizzato di assistenza fiscale,
con procura autenticata dal direttore tecnico del predetto
centro.".
Art. 11
(Versamenti dell’addizionale
comunale all’IRPEF)
1. L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360, recante disposizioni in materia di
addizionale comunale all’IRPEF, è sostituito dal
seguente: "3. I comuni possono deliberare la
variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale da applicare a partire dall’anno
successivo con deliberazione da pubblicare su un sito
informatico individuato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno,
che stabilisce altresì le necessarie modalità
applicative. L’efficacia della deliberazione decorre
dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La
variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5
punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a
0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui
al comma 2.".
- Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 18 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituito
dai seguenti: "Le somme di cui all’articolo 17 sono
versate entro l’ultimo giorno del mese di scadenza, e
quelle scadenti nel mese di dicembre sono versate entro il
giorno sedici di tale mese.".
Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2002.
TITOLO V
RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
Art. 12
(Gestione unitaria delle funzioni statali
in materia di giochi e formazione del personale)
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal
settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le
relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei
seguenti criteri direttivi:
- eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
- individuazione della predetta struttura in un organismo
esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al
comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.
133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni
emanate ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell’imposta sulle
successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Titolo VI del
presente provvedimento, è prioritariamente addetto alla
realizzazione del programma di accertamento straordinario di cui
all’articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione
e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell’economia
e delle finanze, senza oneri finanziari per l’Agenzia delle
entrate.
4. Con le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3
dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali,
nei confronti dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alle
strutture interessate dal riordino previsto dal presente
articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad
altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del
contratto, il trattamento economico previsto.
TITOLO VI
SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Art. 13
(Soppressione dell’imposta sulle
successioni e donazioni)
- L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai
parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto
grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti
ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso,
se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è
superiore all’importo di 350 milioni di lire. In questa
ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che
supera i 350 milioni di lire, le aliquote previste per il
corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
Art. 14
(Esenzioni e riduzioni di imposta)
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni,
franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti
in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si
intendono riferite all’imposta dovuta per gli atti di
trasferimento di cui all’articolo 13, comma 2.
Art. 15
(Disposizioni di attuazione e di
semplificazione)
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti
dall’articolo 69, commi 8 ed 11, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, la dichiarazione di successione, con l’indicazione
degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione,
è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e
seguenti del testo unico delle disposizioni relative
all’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di
successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili. L’ufficio presso il quale è presentata la
dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun
Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Art. 16
(Disposizioni antielusive)
1. Il soggetto che trasferisce, per donazione o per altra
liberalità tra vivi, valori mobiliari inclusi nel campo di
applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel caso in
cui il beneficiario della liberalità, ovvero un suo avente
causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi
cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva,
calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, con
diritto allo scomputo dall’imposta sostitutiva delle imposte
eventualmente assolte ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa
di morte o di donazione dell’azienda o del ramo di azienda,
con prosecuzione dell’attività di impresa, i beni e le
attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive contenute nell’articolo 69,
comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con
riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti
a titolo di donazione o altra liberalità.
Art. 17
(Applicazione delle nuove disposizioni)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano
alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni
fatte successivamente alla data dell’entrata in vigore del
presente provvedimento.
2. Il termine per effettuare la registrazione volontaria
delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all’estero
a favore di residenti, con l’applicazione dell’imposta di
registro nella misura del 3 per cento sull’importo che eccede
la franchigia indicata all’articolo 13, comma 2, è prorogato
al 30 giugno 2002.
Art. 18
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in
lire 90 miliardi per l’anno 2001, in lire 2.469 miliardi per
l’anno 2003 e in lire 298 miliardi per l’anno 2004, si
provvede per il 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate
recate dal provvedimento medesimo e per gli anni 2003 e 2004
mediante riassegnazione ad apposito fondo iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
corrispondente quota parte delle maggiori entrate acquisite
negli anni 2001 e 2002 per effetto delle disposizioni previste
dal titolo I della presente legge. Gli importi rassegnati al
predetto fondo sono conservati nel conto dei residui per essere
riversati all’entrata del bilancio dello Stato rispettivamente
negli anni 2003 e 2004.
Tabella A
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante
"Riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a
norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c),
d) ed f), della L. 23 dicembre 1996, n.
662";
- Legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente
"Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale ", articolo
2, commi 8 e seguenti;
- Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505,
concernente modifiche al decreto legislativo n. 466/97,
articolo 12;
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente
"Misure in materia fiscale", articolo 3, commi
1 e 2;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, contente
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001) ", articolo 6, commi 4, 5 e 24;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, contente
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001) ", articolo 9;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, contente
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001) ", articolo 145, commi 74 e 95;
- Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente
"Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi n. 463/1997 e n. 466/1997 inerenti,
rispettivamente, l’utilizzazione di procedure
telematiche per la semplificazione degli adempimenti
tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori
interventi di riordino delle imposte personali sul
reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese", articolo 2.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE PRIMI INTERVENTI
PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
TITOLO
I LEGGE ‘OBIETTIVO"
Art.
1 (Delega
in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali
strategici)
TITOLO
II LIBERALIZZAZIONE DELLE RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI
Art.
2 (Denuncia
di inizio attività)
TITOLO
III SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO
DELLE IMPRESE
Art.
3 (Modificazioni
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
TITOLO I
LEGGE ‘OBIETTIVO"
Art. 1
(Delega in materia di infrastrutture ed
insediamenti industriali strategici)
1. Dato l’obiettivo di modernizzazione e sviluppo del
Paese, il Governo individua le infrastrutture e gli insediamenti
industriali strategici da realizzare inserendoli nei
provvedimenti collegati alla legge finanziaria.
L’individuazione è operata, entro il 30 giugno di ogni anno,
sulla base di un programma, formulato su proposta dei Ministri
competenti, ovvero delle Regioni interessate, inserito nel
documento di programmazione economico-finanziario e comunicato
alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione;
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
coerente con l’esigenza di riformare le procedura per la
valutazione di impatto ambientale, di favorire la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi
del comma 1, anche per quanto concerne un necessario regime
autorizzatorio speciale, in deroga agli articoli 2, da 7 a 16,
19, 20, 21, da 23 a 30, 34, 37-bis, 37-ter e
37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) progettazione industriale preferibilmente basata sulla
tecnica del project financing;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di
quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie, la cui durata non può superare i
sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell’opera d’intesa con la Regione o la provincia autonoma
competente e, ove occorra, della valutazione di impatto
ambientale, nonché definizione delle procedure necessarie per
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza e per la approvazione finale dei progetti, la cui durata
non può superare il termine di ulteriori sette mesi;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai Presidenti delle
Regioni interessate, del compito di monitorare e istruire le
proposte, di approvare il progetto definitivo, di vigilare
sull’esecuzione dei progetti approvati adottando i
provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi
della localizzazione dell’opera e, ove occorrente, della
valutazione di impatto ambientale, avvalendosi del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari
straordinari, che agiscono con le modalità e i poteri di cui
all’articolo 13 del decreto legge25 marzo 1997 n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1997, n.
135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di
servizi con la previsione della facoltà per detta conferenza di
apportare varianti migliorative sulla base della acquisizione,
nel termine perentorio di 90 giorni, delle proposte di
prescrizioni e varianti al progetto definitivo da parte di tutte
le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni comunque denominati; previsione che la decisione
finale della conferenza è sostitutiva di tutti i provvedimenti
concessori ed autorizzatori richiesti in relazione alle varianti
migliorative; previsione del potere della conferenza di
deliberare a maggioranza;
e) affidamento, mediante gara, della realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente
generale o concessionario;
f) disciplina dell’affidamento a contraente generale,
definito, in ottemperanza all’articolo 1 della direttiva 93/97
CEE, come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera
rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore,
distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l’esclusione, della gestione dell’opera eseguita e
qualificato per i connotati di imprenditorialità delle attività
del contraente generale, per il rischio finanziario assunto
integralmente o prevalentemente con mezzi finanziari privati,
per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per
la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore;
previsione dell’obbligo del contraente generale di prestazione
di performance bond ovvero di partecipazione diretta al
finanziamento dell’opera o di reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti;
g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore,
nel caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con
fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di
evidenza pubblica, e di scelta dei fornitori di beni o servizi,
ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla legge
quadro sui lavori pubblici per tutti gli aspetti di essa non
aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina
in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di
realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa
comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e
la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in
particolare, in caso di ricorso a un contraente generale,
previsione che lo stesso, ferma restando la propria
responsabilità, possa liberamente affidare a terzi
l’esecuzione di delle proprie prestazioni con l’obbligo di
rispettare, in ogni caso la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione
altresì della possibilità di riutilizzare eventuali risparmi
rispetto al prezzo base della gara, realizzati in occasione
dell’aggiudicazione, come premio, proporzionalmente
commisurato, per l’esecuzione anticipata del contratto
rispetto ai tempi prestabiliti; previsione della possibilità di
costituire una società di progetto ai sensi dell’artico 37-quinquies
della legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di
istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già
indicate dallo stesso nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari
ai sensi dell’articolo 37-sexies della legge n. 109 del
1994, ovvero avvalersi di altri strumenti finanziari, con la
previsione del relativo regime di garanzia di restituzione,
anche da parte di soggetti aggiudicatori ed utilizzazione dei
medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica,
unita a gestione della stessa, della possibilità di riconoscere
al concessionario, anche in corso d’opera e senza limiti
massimi, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell’opera, ed anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all’opera realizzata, di fissare la durata della
concessione anche oltre i 30 anni, di prevedere la possibilità
del concessionario di affidare a terzi determinati lavori, con
il solo vincolo delle previsioni della Direttiva 93/97 CEE
relative agli appalti del concessionario e nel limite
percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della
medesima direttiva;
l) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto o concessione, di forme di tutela
risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli
interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di
una provvisionale;
m) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere,
entro termini perentori ed anche attraverso strutture esterne.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 del presente
articolo sono emanati sentito il parere delle commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché quello
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nei due anni successivi alla
loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive
ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della
medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri
direttivi.
4. Limitatamente all’anno 2002 il Governo è delegato ad
emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei criteri e dei principi
direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE,
integrato dai Presidenti delle Regioni interessate, sentite le
Commissioni parlamentari permanenti competenti e la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti
l’approvazione definitiva di specifici progetti di
infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto
al comma 1.
TITOLO II
LIBERALIZZAZIONE DELLE RISTRUTTURAZIONI DI
IMMOBILI
Art. 2
(Denuncia di inizio attività)
1. In anticipazione rispetto alla entrata in vigore del testo
unico delle disposizioni in materia edilizia, in alternativa a
concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell’interessato, possono essere operati, in base a semplice
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi edilizi minori, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico.
Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati dai piani attuativi che contengano
precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le
nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma
recanti analoghe previsioni di dettaglio.
2. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo
di costruzione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nelle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni
a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli
interventi indicati al comma 1 sono assoggettati a concessione
edilizia o ad autorizzazione edilizia.
4. E’ fatta in ogni caso salva la potestà legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO III
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI
INUTILI
A CARICO DELLE IMPRESE
Art. 3
(Modificazioni al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22)
1. Nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di
recepimento di norme comunitarie in materia di residui di
imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, recante la definizione di
produttore di residui, la lettera b) è sostituta dalla
seguente: "b) produttore: il produttore iniziale
ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili
di demolizione, ha prodotto rifiuti e il soggetto che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti
rifiuti;";
b) all'articolo 11, il comma 3, concernente
l’individuazione dei soggetti che effettuano la raccolta dei
residui, è sostituito dal seguente: "3. Chiunque effettua
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e
intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore
non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente con le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il
modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o
di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti oggetto delle predette attività."
c) all’articolo 12, in tema di adempimenti formali relativi
alla circolazione dei residui:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti
di cui all'articolo 11, comma 3, nonchè i produttori iniziali
di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su
cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici
giorni dalla produzione del rifiuto prima della raccolta nel
luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del
medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto
di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni
dall'effettuazione del trasporto:
c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici
giorni dall'effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e
di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei
rifiuti;
e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, la
registrazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore
dalla presa in carico."
2) al comma 2, lettera c), dopo la parola
"impiegato" sono aggiunte le seguenti:",
limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di
smaltimento o di recupero dei rifiuti";
3) al comma 3, secondo periodo, le parole "sono
conservati per cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sono conservati per tre anni, anche su supporto
informatico con le modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità
l'informatica nella pubblica amministrazione ";
4) al comma 3-bis, dopo le parole "I registri di
carico e scarico relativi ai rifiuti" è inserita la parola
"pericolosi";
5) al comma 4, le parole "la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi" sono sostituite dalle
seguenti: "obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico";
6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti : "6-bis.
I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante
strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, sentita l'Autorità l'informatica nella
pubblica amministrazione sono fissate le relative regole
tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di
categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, possono essere
vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per
le scritture contabili.
6-quater. I registri di carico e scarico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo possono
continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè
contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis,
e 6-ter.
6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del
presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati
alla tenuta dei registri di carico e scarico, sono disciplinati
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività
produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per
il trattamento e la conservazione delle informazioni.;
d) all’articolo 21, il comma 7, concernente la privativa
dei Comuni in tema di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati, è sostituito dal seguente: "7. La privativa di
cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta e di
recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di
cui all'art. 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di
recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a
destinare al recupero.";
e) all’articolo 28, comma 7, secondo periodo, riguardante
le campagne di smaltimento e recupero dei residui con impianti
mobili, le parole "sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti
"quindici giorni prima dell'inizio della campagna";
nel medesimo comma, dopo le parole "sul territorio
nazionale" sono inserite le seguenti: ", intese come
attività programmatorie volte a pianificare l'utilizzazione
degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi
gli impianti di incenerimento";
f) all'articolo 30, concernente l'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi
di regione" sono sostituite dalle seguenti: "istituite
presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
delegare i compiti previsti dal presente decreto alle sedi
regionali e delle province autonome delle Agenzie Regionali per
la Protezione dell'Ambiente.";
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il
Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è
composto da 10 membri esperti nella materia nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due dalle Regioni;
e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni
di vicepresidente;
3) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole
"da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza" sono sostituite dalle seguenti: "da un
esperto designato in rappresentanza"; nel medesimo comma
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis)
da un esperto designato dalle categorie economiche";
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le imprese
che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti
pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta
chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati
dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che
intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La
validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla
sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostituiva di
atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
dall'interessato e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio
delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione
abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato ai sensi del presente decreto.";
5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis.
Le imprese che intendono iscriversi per svolgere attività di
raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di
intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le
garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che
effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le
attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti, nonché l eimprese che effettuano le
attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti
amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano l’attività di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi
devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione
per ogni singolo impianto gestito;
b) le imprese che effettuano l’attività di gestione di
impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono
prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo
svolgimento di ogni campagna di attività;
c) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei
siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare
le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni
intervento di bonifica.";
6) al comma 5 dopo le parole: "delle garanzie
finanziarie" sono inserite le seguenti: "che devono
essere presentate a favore dello Stato"; nel medesimo comma
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'albo deve
deliberare entro 90 giorni";
7) al comma 6 dopo le parole: "che devono essere
presentate a favore dello Stato", sono soppresse le parole:
"dalle imprese di cui al comma 4";
8) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis.
Per l'anno 2000 e per gli anni successivi il versamento dei
diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'art. 21 del
decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998 n. 406,
concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve
essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno
precedente, entro il 30 luglio di ogni anno. ";
9) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte
delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti
ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante
la disciplina delle cooperative sociali, è attestato dal Comune
o dal Consorzio di Comuni"; al medesimo comma, nel secondo
periodo, dopo le parole "territorialmente competente"
sono inserite le seguenti: ", non è subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie; nello stesso periodo, le
parole: "ai quali il Comune partecipa" sono soppresse;
10) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che deve rispondere entro 90 giorni ";
11) al comma 12, le parole "secondo criteri
stabiliti", sono sostituite dalle seguenti "secondo
criteri di competenza e professionalità stabiliti";
12) al comma 14 la parola "non" è soppressa;
13) al comma 16, le parole "rinnovata ogni due
anni", sono sostituite dalle seguenti: "confermata
ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico sulla
documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
14) al comma 16-bis, dopo il primo è inserito il
seguente periodo: "Decorso tale termine l'attività può
avere inizio.";
15) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente:
"16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato
nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.";
g) all'articolo 33, comma 5, la parola "rinnovata"
è sostituita dalla seguente: "confermata"; nel
medesimo comma, dopo le parole "e comunque" è
inserita la seguente: "rinnovata".
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO
PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Progetto di legge - n. 7123
Art.
1. (Delega).
Art.
2. (Princìpi
generali in materia di società di capitali).
Art.
3. (Società
a responsabilità limitata).
Art.
4. (Società
per azioni).
Art.
5. (Società
cooperative).
Art.
6. (Disciplina
del bilancio).
Art.
7. (Trasformazione,
fusione, scissione).
Art.
8. (Scioglimento
e liquidazione).
Art.
9. (Gruppi).
Art.
10. (Disciplina
degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società
commerciali).
Art.
11. (Nuove
norme sulla giurisdizione).
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti
penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali,
nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese
quelle in tema di crisi dell'impresa.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato
della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia
espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato
parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche
in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è
prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni
correttive ed integrative nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui
al comma 4.
Art. 2.
(Princìpi generali in materia
di società di capitali).
1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai
capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice
civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi
generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la
nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali
dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società
e definire con chiarezza e precisione i compiti e le
responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società, tenendo
conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo
conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle
esigenze delle imprese, anche in considerazione della
composizione sociale e delle modalità di finanziamento;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa
economica e di libera scelta delle forme organizzative
dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno
alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società
per azioni, ivi compresa la variante della società in
accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per
azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in
differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di
tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di
trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione alle
procedure concorsuali, individuando i criteri di applicazione,
con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società
di persone.
Art. 3.
(Società a responsabilità limitata).
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità
limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme,
modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta
compagine sociale;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti
contrattuali tra i soci;
d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel
rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
eliminando il giudizio di omologazione, nonché gli adempimenti
non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei
rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali
precisando altresì le modalità del controllo notarile in
relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;
b) determinare la misura minima del capitale in coerenza
con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da
consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci
di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali
sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle
strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della
società, ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci,
con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla
disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in
ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale
sociale e gli interessi dei creditori sociali;
g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il
collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati,
prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio,
restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento
in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un
controllo legale dei conti;
i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei
creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e la
conservazione del capitale sociale e la liquidazione della
società.
Art. 4.
(Società per azioni).
1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle
esigenze proprie delle imprese a compagine sociale
potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale
dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e
dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di
rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela
degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base
unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a
regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in
considerazione del ricorso al mercato dei capitali.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando
peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono
applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali
norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo
contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di
una minoranza dei soci;
3) fissare i quorum per le assemblee straordinarie a
tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci, di
gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli
amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere
l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa
sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi
del giudizio di omologazione.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione,
la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel
rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta
a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza
con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni,
limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di
emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso;
disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni
riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è
diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da
consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci
di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali
sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la
riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza
valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della
circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle
previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti
finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato
dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di strumenti finanziari non
partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti
patrimoniali ed amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di
obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo
all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le
relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti
parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia
statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle
forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la
partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da
contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di
funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le
ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa
ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo
possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni
assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi
dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali,
concernenti le società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il
necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di
pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia
statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum
costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione
all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela
degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo
assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il
numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli
sull'amministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio
con riferimento all'articolazione interna dell'organo
amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle
informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti
deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle
deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la
possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina
alla carica;
c) definire le competenze dell'organo amministrativo con
riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione
dell'impresa sociale;
d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato
sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio
sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo
amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina
assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le
funzioni proprie del collegio sindacale, nonché quelle,
indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della
società, anche opportunamente rivedendo la competenza
dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in
quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri,
i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;
e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti
dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle
situazioni di conflitto di interesse.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la
riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà
per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza
dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla
struttura gestionale della società che non incidono sulle
posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del
diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque
adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti
temporali, la delega agli amministratori per escludere il
diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina
a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei
mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del
capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale
del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo
della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone
l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come
forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il
caso di proroga della durata della società; individuare in
proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati
alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso
l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori
sociali.
Art. 5.
(Società cooperative).
1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui
al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa
connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo
2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi
generali:
a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico
da parte dei soci cooperatori;
b) favorire l'accesso delle società cooperative al
mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei
soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle
deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
d) limitare, in conformità con il dettato
costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla
cooperazione costituzionalmente riconosciuta.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si applichino,
in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per
azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda
delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua
capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;
b) prevedere che le norme dettate per le società per
azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono
obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci
finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su
quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa
prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci
cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla
distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei
soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili
all'autonomia statutaria;
c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al
mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello
scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle
leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di
emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non
partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed
amministrativi;
d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della
compagine sociale e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione
delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di
delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti
imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo
mutualistico;
e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al
cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche
non soci;
f) consentire che la regola generale del voto capitario
possa subire deroghe in considerazione dell'interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo
giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile,
salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
h) definire la cooperazione costituzionalmente
riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza,
valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;
i) eliminare il controllo dell'autorità governativa
sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera h);
l) coordinare la disciplina delle società cooperative
con quella sulla cooperazione bancaria.
Art. 6.
(Disciplina del bilancio).
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla
normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la
modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con
le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre
tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del
patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina
in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al
trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli
strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle
operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni
finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le
società, in considerazione della loro vocazione internazionale
e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio
consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad
uno schema abbreviato di bilancio e la relazione di un conto
economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti
precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e
fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento
delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali
innovazioni.
Art. 7.
(Trasformazione, fusione, scissione).
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e
scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento , nel
rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle
direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle
trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo
bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.
Art. 8.
(Scioglimento e liquidazione).
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della
liquidazione delle società di capitali e cooperative è
ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con
particolare riguardo all'accertamento delle cause di
scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei
liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della
società dal registro delle imprese, il regime della
responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle
sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità
per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche
prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci,
possibilità e procedure per la revoca dello stato di
liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli
amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al
compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione
sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.
Art. 9.
(Gruppi).
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi
di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione
e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del
gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di
queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una
valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al
gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate
forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita
della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di
recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di
offerta pubblica di acquisto.
Art. 10.
(Disciplina degli illeciti penali ed
amministrativi
riguardanti le società commerciali).
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali
e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre
comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i
quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale
essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione
medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea
a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;
estendere la punibilità al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per
conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a
cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti
tributari in materia di dichiarazione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei
prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione
delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
intenzionalmente espone informazioni false od occulta
informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea
a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società
di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della
revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria
della società, ente o soggetto sottoposto a revisione;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno
i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della
reclusione da uno a cinque anni;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli
amministratori che impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero
alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa
delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una
società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro
delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un
terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale della società
mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma
inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società
nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione
del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve,
anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali o della società controllante, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel
fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali,
ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in
una situazione di conflitto di interessi, compiendo o
concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali
al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la
punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a
beni posseduti od amministrati dalla società per conto di
terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale;
specificare che non si considera ingiusto il profitto della
società collegata o del gruppo, se esso è compensato da
vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della
revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di
utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per
la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni;
estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di
chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in
assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di
convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per
legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto
non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il
momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione
consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad
incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico
nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie
riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità
pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative
funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte
di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di
società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di
tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a
carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi
sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a)
con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve
e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,
eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe
che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti
beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie
sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice
civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di
rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622
del codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da
chi svolge la revisione contabile della società; abrogare
altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori
giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del
mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui
alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia
cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali
circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli
autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul
piano della lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita
sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una
funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione è
equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale
investitura, esercita in modo continuativo e significativo i
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire
altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli
amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica
di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa
posseduti o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle
lettere a) e b), sia disposta la confisca del
prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per
commetterlo; prevedere che quando non sia possibile
l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad
oggetto una somma di denaro o beni i di valore equivalente;
specificare che la misura si applica anche qualora i beni
appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del
quale il reato è stato commesso;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che
richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi
alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono
a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati
nelle lettere a) e b), sia commesso da
amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse
della società, si applichi alla medesima una sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra lire cinquanta milioni e
lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in
rapporto alle condizioni economiche della società conformemente
alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma,
del codice penale; prevedere che la sanzione ai applichi anche
nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della
società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza
degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando
il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato
in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;
prevedere che la sanzione nei confronti della società possa
essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di
aver adottato adeguate misure aziendali, organizzative e
gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe
condotte;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del
codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle
introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed
armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al
fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento
rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante
l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse,
individuando altresì la loro più opportuna collocazione.
Art. 11.
(Nuove norme sulla giurisdizione).
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette
ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle materie di cui alla lettera b),
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di
corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei
procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei
settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle
medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al
presidente del tribunale spettino al presidente della sezione
specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni
specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle
materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le
controversie relative al trasferimento delle partecipazioni
sociali ed ai patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, e dal decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;
3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni
distintivi dell'impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i
procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i
procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del
tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e
concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di
fallimento e delle competenze gestorie del tribunale
fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte
di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei
procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri
1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in
genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla
lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito
dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle
materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il
giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente
presso le sezioni specializzate della corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per
l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere
a) e c), tali da assicurare una specifica
competenza professionale nelle materie attribuite alla
competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di
rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze
professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di
formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che
compongono detti organi giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il
Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in
tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni
specializzate, in particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei
termini processuali per le controversie nelle materie di
competenza delle sezioni;
b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di
collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al
modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande
volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti
negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del
contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un
organo collegiale;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione
della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti
emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con
la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti
provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di
giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità
diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento
esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
e) alla possibilità per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente
un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti
negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata
conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo
assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la
modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che,
senza compromettere la rapidità di tali procedimenti,
assicurino il rispetto del princìpi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni
specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo
successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario
rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli
statuti delle società commerciali contengano clausole
compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le
controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza
delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia
concerna questioni che non possono formare oggetto di
transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un
arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità
ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata,
anche per violazione di legge.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
previste nel comma 1, lettere a) e c), siano
gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.